Danneggiamento acque, sempre necessario elemento soggettivo
Acque
Il solo dato oggettivo portato dalle analisi microbiologiche di un corso d'acqua non è di per sè sufficiente a configurare il reato di danneggiamento (articolo 635 Cp), per il quale è necessario provare altresì il dolo o la colpa del soggetto.
La Cassazione (sentenza 29 luglio 2008, n. 31485) precisa, infatti, che mentre l'elemento oggettivo è costituito dal deterioramento del bene a scapito della sua funzionalità, che ben può essere provato da analisi chimico-biologiche, l'elemento soggettivo consiste nella volontà di distruggere o rendere inutilizzabile il bene e deve essere provato autonomamente.
Nel caso di specie, pertanto, la Cassazione ha ritenuto valide le contestazioni del ricorrente in merito all'omessa valutazione, da parte del Giudice di merito, delle misure poste in essere per evitare tale danneggiamento e quindi dell'assenza di volontà di distruggere il bene.
Acque - Dlgs 152/2006 - Inquinamento - Percolato da discarica - Reato di danneggiamento - Articolo 635 Cp - Requisiti