Riqualificazione energetica degli edifici, il caso degli impianti radianti a pavimento
Energia
Secondo l'Agenzia delle entrate, le spese relative ai pavimenti (dismissione del vecchio e rifacimento del nuovo) non rientrano nella detrazione del 55% stabilita dalla Finanziaria 2006.
La risoluzione 7 luglio 2008, n. 283/E, arriva in risposta all'interpello presentato da un privato, interessato a sostituire il proprio impianto a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento.
Secondo l'Agenzia delle entrate possono rientrare nella detrazione per il risparmio energetico, prorogata al 2010 dall'ultima Finanziaria, "solo quelle spese strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico"; applicando tale principio al caso specifico, l'Agenzia — pur dichiarandosi incompetente ad individuare le spese "connesse", per le quali bisogna rivolgersi a tecnici abilitati — precisa, a titolo di esempio, che nel caso specifico la detrazione non compete per le spese di dismissione (compreso lo smaltimento) e rifacimento dei pavimenti.
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente - Attuazione dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2008 - Stralcio - Disposizioni in materia di energia e appalti
Legge Finanziaria 2007 - Stralcio - Misure in materia di acquisti "verdi" della Pa, Tarsu, sacchetti di plastica, energia, tassazione biocarburanti, bonifiche, efficienza energetica in edilizia